Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale on. Vittorio Beltrami, giusta delibera della giunta medesima 5 giugno 1990, n. 6-38134, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 5, come da procura speciale notaio Benedetta Lattanzi di Torino in data 13 giugno 1990, rep. n. 19327, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, il Ministro della sanita', in persona del Ministro pro-tempore, pure ex lege domiciliato presso la medesima Avvocatura generale dello Stato, per il conflitto di attribuzione determinatosi tra lo Stato e la Regione istante per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro della sanita' del 3 aprile 1990, con cui, in modificazione delle precedenti determinazioni venivano quantificati ed individuati i centri interregionali autorizzati all'espletamento delle attivita' di prelievo e di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico. Con decreto del Ministro della Sanita' del 3 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 1990, il Ministro ha modificato i suoi precedenti decreti del 17 settembre 1981, 19 gennaio 1982, 13 novembre 1985 e 21 luglio 1989 con cui erano stati autorizzati all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico vari Istituti chirurgici nazionali, universitari ed ospedalieri, e "considerato che in materia di trapianto di fegato e' necessario che i centri interregionali di riferimento siano non piu' di due e cioe' gli stessi attualmente operanti per il trapianto di cuore" ha disposto che "I compiti di coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato nei centri del nord e del centro Italia autorizzati all'espletamento di tali attivita' sono demandati al centro interregionale di riferimento del nord Italia transplant; i compiti di coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato nei centri del Lazio, delle regioni meridionali ed insulari autorizzati all'espletamento di tali attivita' sono demandati al servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica della prima Universita' degli Studi di Roma e all'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi - clinica chirurgica - della seconda Universita' degli studi di Roma, congiuntamente ed in modo tra loro coordinato". Tale decreto (come il precedente decreto dello stesso Ministro, del 16 febbraio 1990, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, impugnato dinanzi a codesta eccellentissima Corte con ricordo dell'11 maggio 1990) emanato in palese contrasto con il riparto delle rispettive competenze che, in materia sanitaria e in particolare nel settore dei trapianti che qui interessa, devono riconoscersi attribuite allo Stato e alla regione, in quanto confligge con la potesta' di questa, definita per legge nell'ambito dei precetti costituzionali, di individuare il centro regionale, o interregionale, di riferimento per l'espletamento dell'attivita' suindicata, e' illegittimo, e di chiedere pertanto a codesta eccellentissima Corte di volerlo annullare per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi in; D I R I T T O Violazione dei principi' costituzionali in tema di riparto di competenza tra organi dello Stato e regione, con riferimento all'art. 117 della Costituzione e alla normativa di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409. Come gia' considerato nel precedente menzionato ricorso proposto dinanzi a codesta eccellentissima Corte avverso l'analogo decreto ministeriale del 16 febbraio 1990, la regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa spettanti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, e quindi nella fattispecie, della regolamentazione epressamente demandatale dalla specifica richiamata normativa (cfr. art. 13 della legge n. 644/1975 e artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 409/1977), con deliberazione consiliare del 22 settembre 1981, n. 207.7608, ha provveduto alla costituzione del "Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita'" individuato nel servizio di immunologia dei trapianti, istituito presso l'istituto di genetica medica dell'Universita' di Torino, in virtu' di apposita convenzione stipulata con l'ospedale maggiore San Giovanni Battista e della Citta' di Torino, convenzione approvata dalla g.r. con deliberazione n. 174/26792. In altri termini, l'amministrazione regionale, sulla base dei principi' costituzionali che ripartiscono le competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria e della normativa specifica richiamata, ha provveduto, per quanto di sua competenza, alla individuazione degli istituti regionali abilitati (previo accertamento della capacita' tecnico-specialistica) allo svolgimento della complessa e delicata attivita' di prelievo e di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico, costituendo all'uopo, ai sensi della norma di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, il "centro regionale di riferimento" per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi. Viceversa, con l'impugnato decreto, emanato senza alcun preventivo concerto o intesa con la regione, il Ministro ha di fatto accantonato ogni legittima potesta' della regione in subjecta materia, disponendo arbitrariamente che l'attivita' di coordinamento per il prelievo e il trapianto di fegato venga svolta da non piu' di due centri interregionali di riferimento contestualmente individuati per il nord Italia nel centro Transplant e per l'Italia centrale ed insulare negli appositi istituti della I e II Universita' di Roma. Orbene, a prescindere dalla validita' delle intenzioni perseguite, che appaiono ictu oculi illegittime - si pensi ai vari profili di eccesso di potere ravvisabili nella motivazione del provvedimento, ove, in maniera del tutto acritica e senza alcun riferimento istruttorio o comunque d'ordine tecnico, viene postulata un'indimostrata "necessita'" di accertamento dell'attivita' in questione, e nell'apodittica equiparazione tra attivita' di trapianto di fegato e quella di trapianto di cuore - il decreto impugnato per quanto qui rileva si pone in palese conflitto con l'esercizio delle competenze specificamente attribuite alla regione. Inoltre tale provvedimento pone in essere una attivita' sostitutiva di quella devoluta alla regione e al contempo individua il "centro di riferimento" per l'esercizio delle finalita' summenzionate (senza peraltro porre in essere nemmeno alcuna preventiva intesa o coordinamento con l'ente-regione); attivita' che, sulla base dei principi' costituzionali e della normativa in epigrafe richiamati, spetta unicamente alla regione, che di fatto, in esecuzione dell'impugnato decreto, viene arbitrariamente spogliata dell'esercizio di una potesta' sua propria. E' quindi evidente come la stigmatizzata, arbitraria sostituzione nell'esercizio della predetta attivita', comporti un'illegittima invasione nella sfera delle competenze proprie dell'ente-regione, che deve essere rimossa da codesta eccellentissima Corte nello svolgimento dell'invocato suo supremo giudizio regolatore del riparto di attribuzioni delle competenze tra Stato e regioni.