Ricorso   della   regione   Piemonte,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore della giunta  regionale  on.  Vittorio  Beltrami,  giusta
 delibera   della   giunta   medesima   5  giugno  1990,  n.  6-38134,
 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico  Romanelli  ed  elettivamente
 domiciliato  presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 5, come da
 procura speciale notaio Benedetta  Lattanzi  di  Torino  in  data  13
 giugno  1990,  rep.  n. 19327, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona dell'on. Presidente del  Consiglio  pro-tempore,
 domiciliato  per  la  carica  in Roma, Palazzo Chigi, nonche' ex lege
 presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi
 n.   12,   il   Ministro  della  sanita',  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, pure ex lege domiciliato presso la  medesima  Avvocatura
 generale  dello Stato, per il conflitto di attribuzione determinatosi
 tra lo Stato e la Regione istante  per  effetto  dell'emanazione  del
 decreto  del  Ministro  della  sanita' del 3 aprile 1990, con cui, in
 modificazione delle precedenti determinazioni  venivano  quantificati
 ed  individuati  i centri interregionali autorizzati all'espletamento
 delle attivita' di prelievo e di trapianto di fegato da  cadavere,  a
 scopo terapeutico.
    Con  decreto  del  Ministro  della  Sanita'  del  3  aprile  1990,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 1990,  il  Ministro  ha
 modificato  i  suoi  precedenti  decreti  del  17  settembre 1981, 19
 gennaio 1982, 13 novembre 1985 e 21 luglio 1989 con cui  erano  stati
 autorizzati  all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto
 di fegato da cadavere a scopo terapeutico  vari  Istituti  chirurgici
 nazionali, universitari ed ospedalieri, e "considerato che in materia
 di trapianto di fegato e' necessario che i centri  interregionali  di
 riferimento  siano  non  piu'  di  due e cioe' gli stessi attualmente
 operanti per il trapianto di cuore" ha disposto  che  "I  compiti  di
 coordinamento  delle  attivita' di prelievo e trapianto di fegato nei
 centri del nord e del centro Italia autorizzati  all'espletamento  di
 tali attivita' sono demandati al centro interregionale di riferimento
 del  nord  Italia  transplant;  i  compiti  di  coordinamento   delle
 attivita'  di  prelievo  e  trapianto di fegato nei centri del Lazio,
 delle regioni meridionali ed insulari autorizzati all'espletamento di
 tali  attivita'  sono  demandati al servizio trapianti d'organo della
 seconda patologia chirurgica della prima Universita' degli  Studi  di
 Roma  e  all'istituto  di  tipizzazione  tissutale  e  problemi della
 dialisi - clinica chirurgica - della seconda Universita' degli  studi
 di Roma, congiuntamente ed in modo tra loro coordinato".
    Tale  decreto  (come  il precedente decreto dello stesso Ministro,
 del 16 febbraio 1990, concernente  l'autorizzazione  all'espletamento
 delle  attivita' di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo
 terapeutico, impugnato dinanzi a codesta  eccellentissima  Corte  con
 ricordo  dell'11  maggio  1990)  emanato  in  palese contrasto con il
 riparto delle rispettive competenze che, in materia  sanitaria  e  in
 particolare  nel  settore  dei  trapianti  che  qui interessa, devono
 riconoscersi  attribuite  allo  Stato  e  alla  regione,  in   quanto
 confligge  con  la potesta' di questa, definita per legge nell'ambito
 dei precetti costituzionali, di individuare il  centro  regionale,  o
 interregionale,  di  riferimento  per  l'espletamento  dell'attivita'
 suindicata,  e'  illegittimo,  e  di  chiedere  pertanto  a   codesta
 eccellentissima   Corte   di   volerlo  annullare  per  conflitto  di
 attribuzione, per i seguenti motivi in;
                             D I R I T T O
    Violazione  dei  principi'  costituzionali  in  tema di riparto di
 competenza tra organi dello Stato e regione, con riferimento all'art.
 117  della Costituzione e alla normativa di cui alla legge 2 dicembre
 1975, n. 644, e d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
    Come  gia'  considerato nel precedente menzionato ricorso proposto
 dinanzi a codesta eccellentissima  Corte  avverso  l'analogo  decreto
 ministeriale  del  16 febbraio 1990, la regione Piemonte, nell'ambito
 delle competenze ad essa spettanti in materia di assistenza sanitaria
 ed  ospedaliera,  e  quindi nella fattispecie, della regolamentazione
 epressamente demandatale dalla specifica richiamata  normativa  (cfr.
 art.  13  della  legge  n.  644/1975  e  artt.  11 e 12 del d.P.R. n.
 409/1977), con deliberazione consiliare del  22  settembre  1981,  n.
 207.7608,  ha  provveduto  alla costituzione del "Centro regionale di
 riferimento di  immunogenetica  dell'istocompatibilita'"  individuato
 nel   servizio   di   immunologia  dei  trapianti,  istituito  presso
 l'istituto di genetica medica dell'Universita' di Torino,  in  virtu'
 di   apposita  convenzione  stipulata  con  l'ospedale  maggiore  San
 Giovanni Battista e della Citta'  di  Torino,  convenzione  approvata
 dalla g.r. con deliberazione n. 174/26792.
    In  altri  termini,  l'amministrazione  regionale,  sulla base dei
 principi' costituzionali che ripartiscono le competenze tra  Stato  e
 regioni  in materia sanitaria e della normativa specifica richiamata,
 ha provveduto, per quanto  di  sua  competenza,  alla  individuazione
 degli   istituti   regionali  abilitati  (previo  accertamento  della
 capacita' tecnico-specialistica) allo svolgimento della  complessa  e
 delicata attivita' di prelievo e di trapianto di organi da cadavere a
 scopo terapeutico, costituendo all'uopo, ai sensi della norma di  cui
 all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, il "centro regionale
 di riferimento" per l'individuazione dei soggetti idonei  a  ricevere
 il trapianto di organi.
    Viceversa, con l'impugnato decreto, emanato senza alcun preventivo
 concerto o intesa con la regione, il Ministro ha di fatto accantonato
 ogni legittima potesta' della regione in subjecta materia, disponendo
 arbitrariamente che l'attivita' di coordinamento per il prelievo e il
 trapianto   di  fegato  venga  svolta  da  non  piu'  di  due  centri
 interregionali di riferimento contestualmente individuati per il nord
 Italia  nel  centro  Transplant  e  per l'Italia centrale ed insulare
 negli appositi istituti della I e II Universita' di Roma.
    Orbene, a prescindere dalla validita' delle intenzioni perseguite,
 che appaiono ictu oculi illegittime - si pensi  ai  vari  profili  di
 eccesso  di  potere  ravvisabili nella motivazione del provvedimento,
 ove,  in  maniera  del  tutto  acritica  e  senza  alcun  riferimento
 istruttorio    o   comunque   d'ordine   tecnico,   viene   postulata
 un'indimostrata  "necessita'"  di  accertamento   dell'attivita'   in
 questione, e nell'apodittica equiparazione tra attivita' di trapianto
 di fegato e quella di trapianto di cuore - il decreto  impugnato  per
 quanto  qui  rileva si pone in palese conflitto con l'esercizio delle
 competenze specificamente attribuite alla regione.
    Inoltre   tale   provvedimento   pone   in  essere  una  attivita'
 sostitutiva di quella devoluta alla regione e al  contempo  individua
 il   "centro   di   riferimento"   per  l'esercizio  delle  finalita'
 summenzionate  (senza  peraltro  porre  in  essere   nemmeno   alcuna
 preventiva intesa o coordinamento con l'ente-regione); attivita' che,
 sulla base dei principi' costituzionali e della normativa in epigrafe
 richiamati,   spetta  unicamente  alla  regione,  che  di  fatto,  in
 esecuzione dell'impugnato decreto,  viene  arbitrariamente  spogliata
 dell'esercizio di una potesta' sua propria.
    E'  quindi evidente come la stigmatizzata, arbitraria sostituzione
 nell'esercizio  della  predetta  attivita',  comporti  un'illegittima
 invasione nella sfera delle competenze proprie dell'ente-regione, che
 deve  essere  rimossa  da   codesta   eccellentissima   Corte   nello
 svolgimento dell'invocato suo supremo giudizio regolatore del riparto
 di attribuzioni delle competenze tra Stato e regioni.